Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
L'articolo 8 della citata legge disciplina il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Il nuovo modello è imperniato sulla tenuta di un elenco degli elettori fuori sede presso l'ufficio elettorale di ciascun Comune.
AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI “FUORI SEDE”
Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l'iscrizione nell'elenco:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno 9 mesi;
- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno 3 mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno 3 mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA
| Categoria di “Fuori sede” |
Termine per la domanda |
Consultazioni interessate |
| Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2) |
entro il 31 dicembre di ciascun anno |
quelle dell'anno successivo |
| Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3) |
entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
quelle dell'anno in corso |
| Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) |
non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
quelle dell'anno in corso |
L'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici. Essa contiene l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.
Il modello di domanda è disponibile sul sito web del Ministero dell’Interno
VOTO FUORI SEDE – SCARICA IL MODELLO
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.
AMMISSIONE AL VOTO
Una volta accolta l’istanza, il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore ammesso, entro il decimo giorno antecedente la consultazione, un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata. L'attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
L'elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
Gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio.
In allegato il modulo ed il manifesto in oggetto.