Per gli stranieri comunitari
I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.
Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale.
Documentazione da allegare alla dichiarazione di residenza elencata nell'Allegato B della Circolare ministeriale 27/04/2012, n. 9 per cittadini comunitari non italiani.
Cittadino lavoratore subordinato o autonomo (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 7, com. 3)
Documentazione da presentare:
- copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza *
- documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo *
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
Documentazione da presentare:
- copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza *
- autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato *
- copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37) *
La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
Cittadino studente (non lavoratore)
Documentazione da presentare:
- copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza *
- documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale *
- autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato *
- copertura dei rischi sanitari: *
- per lo studente che chiede l’iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente: copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario
- per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
Familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti
Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 2)
Documentazione da presentare:
- copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza *
- copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente) *
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui al Decreto legislativo 25/07/998, n. 286, art. 29, com. 3, lett. b, rivalutati annualmente.
- per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno *
Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto *
- carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno *
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* documentazione obbligatoria.
** documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.
Per i cittadini extracomunitari
Documentazione da allagare alla dichiarazione di residenza elencata nell'Allegato A della Circolare ministeriale 27/04/2012, n. 9 per cittadini extracomunitari.
Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità *
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità *
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità *
- copia del titolo di soggiorno scaduto *
- ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno *
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità *
- copia del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione *
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno *
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo sportello unico *
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con cittadino non italiano
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità *
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso *
- fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo sportello unico *
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con cittadino italiano
Documentazione da presentare:
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità *
- ricevuta rilasciata dalla Questura attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso *
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
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* documentazione obbligatoria.
** documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.