Richiedere la Residenza

Servizio attivo

In caso di provenienza dall'Estero o da altro Comune italiano

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini, singoli o nuclei familiari, che intendono dichiarare il trasferimento della propria residenza presso il nuovo Comune oppure ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (mutazione anagrafica).

Possono presentare la dichiarazione coloro che:

  • sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente di un altro Comune italiano
  • sono iscritti presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
  • sono stati cancellati per irreperibilità
  • provengono dall'estero.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Se il cambiamento riguarda una famiglia il modulo deve essere sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni e può essere presentato da uno qualunque di essi. 

La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 13).

L'iscrizione anagrafica decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e sarà registrata in Comune entro i due giorni lavorativi successivi (Decreto legge 09/02/2012, n. 5, art. 5).

Il Comune verifica entro 45 giorni il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e accerta l’effettivo trasferimento di residenza all’indirizzo dichiarato:

 

I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche tramite mail inviandole al seguente indirizzo ordinario servizidemografici@comune.uggiateconronago.co.it o PEC protocollo@pec.comune.uggiateconronago.co.it

La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:

  1. sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
  2. identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.

 

Le dichiarazioni di residenza possono essere rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR cliccando sul seguente link.

Cosa serve

In tutti i casi occorre presentare:

  • il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;
  • documento d’identità di tutti i soggetti;
  • firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d’identità);
  • regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio;
  • patenti di guida;
  • identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
  • dichiarazione di assenso per trasferimento di minore;
  • dichiarazione di disponibilità dell'alloggio da parte del proprietario;
  • dichiarazione di assenso dell'intestatario della scheda di famiglia (con relativo documento di riconoscimento);
  • documentazione specifica per cittadini comunitari non italiani o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).

 

  • Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.
  • I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.
  • Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).
  • La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

Procedure collegate

DOMICILIO

Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Il domicilio può non coincidere con la residenza.

La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.

 

SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.

Anche in questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.

  • L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione.

L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.

Cosa si ottiene

La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento della residenza e della propria scheda anagrafica.

Tempi e scadenze

La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).

Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.

Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.

Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni.  In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

Costi

Non sono previsti costi.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli



 

Casi particolari

Per gli stranieri comunitari

 

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).

Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale.

 

Documentazione da allegare alla dichiarazione di residenza elencata nell'Allegato B della Circolare ministeriale 27/04/2012, n. 9 per cittadini comunitari non italiani. 

Cittadino lavoratore subordinato o autonomo (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 7, com. 3)

Documentazione da presentare:

  • copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza * 
  • documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo *
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **

 

Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)

Documentazione da presentare:

  • copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza * 
  • autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato *
  • copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37) *
    La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **

 

Cittadino studente (non lavoratore)

Documentazione da presentare:

  • copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza * 
  • documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale *
  • autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato *
  • copertura dei rischi sanitari: *
    • per lo studente che chiede l’iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente: copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario
    • per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **

 

Familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti
Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 2)

Documentazione da presentare:

  • copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza * 
  • copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente) *
    L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui al Decreto legislativo 25/07/998, n. 286, art. 29, com. 3, lett. b, rivalutati annualmente.
  • per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno *

 

Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea

Documentazione da presentare:

  • copia del passaporto *
  • carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno *

________________________

* documentazione obbligatoria.

** documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

 

Per i cittadini extracomunitari

Documentazione da allagare alla dichiarazione di residenza elencata nell'Allegato A della Circolare ministeriale 27/04/2012, n. 9 per cittadini extracomunitari. 

 

Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità

Documentazione da presentare:

  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità * 
  • copia del titolo di soggiorno in corso di validità *
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **

 

Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo

Documentazione da presentare:

  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità *
  • copia del titolo di soggiorno scaduto *
  • ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno *
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **

 

Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Documentazione da presentare:

  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità *
  • copia del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione *
  • ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno *
  • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo sportello unico *
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **

 

Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con cittadino non italiano

Documentazione da presentare:

  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità *
  • ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso *
  • fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo sportello unico *
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **

 

Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con cittadino italiano

Documentazione da presentare:

  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità *
  • ricevuta rilasciata dalla Questura attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso *
  • copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **

________________________

* documentazione obbligatoria.

** documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

 

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

Ulteriori informazioni

Informazioni aggiuntive

  • Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.
  • I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.
  • Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).
  • La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241
  • Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
  • Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

Piazza della Pieve 1, Uggiate con Ronago CO, Italia

Telefono: 031948704 int. 1
PEO: servizidemografici@comune.uggiateconronago.co.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 25/07/2026

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